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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 giugno 1980, causa 24/79

Decisione
decisa il 1980-06-05
ECLI
ECLI:EU:C:1980:145

Epigrafe

Nella causa 24/79, Dominique Noëlle Oberthür, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Sint-Stevens-Woluwe, con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34/B/IV, rue Philippe II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avvocato Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento di una procedura di promozione al grado B2 per l'anno 1978, nonché l'annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 1978, con cui si respinge il reclamo presentato dalla ricorrente il 20 luglio 1978, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente di Sezione; G. Bosco e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento della procedura, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

punto 1
La sig.na Dominique Noëlle Oberthiir, nata il 5 febbraio 1930, cittadina francese, è alle dipendenze della Commissione dal 1959; essa è attualmente alle dipendenze della direzione generale VII trasporti, segreteria del direttore generale. Dal 1959 essa è stata trasferita successivamente presso diversi servizi della Commissione. Nominata in ruolo a decorrere dal 28 giugno 1959 come segretaria del grado C 12 (corrispondente al grado C 4 attuale) e dal 1o ottobre 1966 nominata commesso di grado C 2, la ricorrente veniva promossa, dal 1o gennaio 1967, al grado Β 5 in esito ad un concorso. Con decisione del 29 maggio 1972, entrata in vigore il 1o giugno 1972, veniva promossa assistente di grado Β 3 e destinata alla direzione generale VII-A-4 «Trasporti, armonizzazione sociale». Dal 1o giugno 1975 la ricorrente è stata assegnata provvisoriamente al «servizio dell'ambiente e della protezione dei consumatori», in quanto la destinazione definitiva avrebbe dovuto venir decisa dopo un periodo di prova di sei mesi. Poi, a decorrere dal 1o ottobre 1975, essa veniva destinata provvisoriamente alla direzione generale V-C «Impiego ed affari sociali, Fondo sociale europeo», in un primo tempo ancora per un periodo di prova di sei mesi. Poi, con decisione 29 novembre 1976, modificata con la decisione 13 dicembre 1978, la ricorrente veniva nuovamente destinata, dal 1o dicembre 1976, alla direzione generale VII, questa volta alla segreteria del direttore generale. Contemporaneamente, questa decisione ha posto termine alla provvisorietà delle assegnazioni precedenti. La ricorrente peraltro cominciava a prestare effettivamente servizio presso la direzione generale VII solo nell'aprile 1977, data la difficoltà di procurarle un ufficio senza aria condizionata. Infatti i continui cambiamenti di servizio sono dovuti al fatto che, per una malattia di cui soffre da tempo, che però non influisce affatto sulla sua capacità lavorativa, la ricorrente non può lavorare in locali ad aria condizionata. Quindi essa doveva disporre di un ufficio con ricambio d'aria normale.
punto 2
Nel 1978, la ricorrente è stata inclusa nell'elenco dei dipendenti che avevano l'anzianità minima prevista dall'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale per essere promossi dal grado Β 3 al grado Β 2, elenco pubblicato nelle informazioni amministrative n. 191 del 10 marzo 1978. Allorché prese visione delle informazioni amministrative n. 196 del 26 aprile 1978, l'interessata ebbe però l'impressione che, a differenza di tre altri dipendenti della direzione generale VII, essa non era stata segnalata dal suo direttore generale al comitato di promozione competente per una promozione al grado Β 2. Di conseguenza il progetto di elenco di dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione, redatto dal comitato di promozione e pubblicato sulle informazioni amministrative n. 205 del 17 luglio 1978, nonché l'elenco dei dipendenti promossi al grado Β 2 con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, pubblicato sulle informazioni amministrative n. 208 del 23 agosto 1978, menzionavano un solo dipendente della direzione generale VII.
punto 3
Il 20 luglio 1978, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, in quanto essa non era stata segnalata né giudicata una delle più meritevoli per la promozione al grado Β 2. Essa allegava al reclamo una tabella comparativa in cui erano raffrontate le sue qualifiche personali e quelle della collega promossa. Dopo essere stata informata che la Commissione non intendeva accogliere il suo reclamo, informazione trasmessale con lettera del 13 novembre 1978, la ricorrente scriveva una lettera, datata 30 novembre 1978, al membro della Commissione incaricato dei problemi del personale onde attirare la sua attenzione su alcuni aspetti del problema che la riguardava. Quest'ultimo rispondeva con una comunicazione del suo gabinetto, datata 1o dicembre 1978, nella quale dichiarava di aver preso atto delle osservazioni presentate all'interessata.
punto 4
Il 2 febbraio 1979, la ricorrente promuoveva il presente ricorso registrato in cancelleria il 9 febbraio 1979. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«annullare il procedimento di promozione in Β 2 dei dipendenti elencati nella pagina 5 delle «informazioni amministrative n. 208 del 23 agosto 1978», annullamento che viene richiesto per tutte le fasi del procedimento ed in particolare per i pareri del comitato di promozione e per le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina; annullare la reiezione espressa opposta dalla Commissione, il 13 novembre 1978, nei confronti del reclamo della ricorrente; condannare la controparte alle spese del giudizio».
paragrafo 3
Nella replica la ricorrente conclude inoltre che la Corte voglia:
paragrafo 4
«ingiungere alla controparte di produrre : a) la tabella che il comitato di promozione è stato indotto ad usare; b) i documenti relativi alla decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina per procedere alle promozioni litigiose; accertare, mediante audizione di testimoni, la veridicità del seguente fatto:
paragrafo 5
durante una riunione del comitato di promozione il nome della ricorrente è stato citato assieme a quello di altri dipendenti idonei alla promozione ma non segnalati, però non è stato effettuato alcun esame comparativo tra il suo fascicolo e quello dei dipendenti segnalati.
paragrafo 6
La ricorrente indica come testimone il sig. Vork R., rappresentante del personale».
paragrafo 7
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 8
«dichiarare il ricorso infondato e respingerlo; porre le spese a carico della ricorrente».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo la ricorrente invoca due mezzi, fondati sulla violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, nonché un terzo mezzo, fondato sulla violazione dell'art. 24, in fine, dello Statuto. Invocando l'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, l'interessata ha esperito inoltre nella replica due nuovi mezzi fondati sulla violazione dell'art. 25 dello Statuto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Primo mezzo

paragrafo 1
Anzitutto, la ricorrente sostiene che la decisione di promuovere altri dipendenti al grado B 2, in quanto adottata prima del suo reclamo del 20 luglio 1978, è stata adottata violando l'art. 45, n. 1, dello Statuto. In realtà l'esame comparativo dei meriti dei dipendenti non si è svolto in modo corretto, poiché l'autorità che ha il potere di nomina non ha esaminato il quadro comparativo allegato al suo reclamo. In questo quadro la ricorrente ha dimostrato che, secondo i criteri assunti come parametri (anzianità, formazione e esperienza professionale, pubblicazioni) essa possedeva titoli superiori a quelli della sig.ra S., unica candidata della direzione generale VII promossa al grado B 2.
paragrafo 2
La convenuta sottolinea che questo mezzo è privo di fondamento. Infatti, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, pubblicata il 23 agosto 1978, è stata adottata dopo il 20 luglio 1978, sicché la Commissione disponeva di detto quadro comparativo prima della data della decisione.
paragrafo 3
In subordine, la convenuta sottolinea che il mezzo sarebbe altrettanto infondato se l'autorità che ha il potere di nomina avesse adottato la decisione contestata prima della presentazione del reclamo. Il complesso dei dati raffrontati nel quadro comparativo redatto dalla ricorrente è reperibile in modo molto più completo nei fascicoli personali dei dipendenti idonei alla promozione, fascicoli messi a disposizione del comitato di promozione e dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente che i suoi titoli sono superiori a quelli della sig.ra S., la convenuta sottolinea la facoltà discrezionale di cui gode l'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'art. 45, n. 1, dello Statuto (sentenza 8 luglio 1965 e conclusioni dell'avvocato generale Roemer nelle cause 27 e 30/64, Fonzi e/Commissione della CEEA, Racc. pagg. 638 e 651). Comunque i criteri seguiti dalla ricorrente non sono gli unici di cui si deve tenere conto e, in particolare, essi trascurano l'importanza che rivestono le proposte del direttore generale (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella causa 62/75, De Wind zi Commissione delle CC.EE., Racc. 1976, pag. 1180).
paragrafo 5
Infine, quanto agli elementi di raffronto richiamati dalla ricorrente, la convenuta sottolinea che la sig.ra S. aveva un posto temporaneo di livello Β 3, che essa aveva una maggiore anzianità nella categoria Β ed una buona esperienza professionale. Essa ne trae la conclusione che la proposta della direzione generale VII, confermata dal comitato di promozione e accolta dall'autorità che ha il potere di nomina, non è comunque viziata da errore manifesto né da sviamento di potere.
paragrafo 6
Nella replica, la ricorrente osserva che, in realtà, l'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli di promozione ha dovuto venir compilato anteriormente al suo reclamo. Per quanto riguarda le promozioni stesse, essa ammette che le decisioni formali dell'autorità che ha il potere di nomina possono perfettamente collocarsi dopo il 20 luglio 1978, pur se la convenuta non rivela la data degli atti amministrativi veri e propri. Tuttavia, essa sostiene che la Commissione, nonostante il reclamo del 20 luglio 1978, non ha tenuto debito conto del quadro comparativo, allorché un atto importante come la promozione di un dipendente dovrebbe essere preceduto da un esame approfondito dei titoli rispettivi (cfr. la sentenza 19 marzo 1964, causa 27/63, Raponi e/Commissione delle CC.EE., Race. pag. 247). L'argomento secondo cui gli elementi contenuti nel quadro comparativo sono riportati «in modo molto più completo nei fascicoli personali» non trova riscontro nei fatti; la ricorrente offre di provare che il suo caso non è nemmeno stato esaminato esaurientemente.
paragrafo 7
Nella fattispecie, il comitato di promozione non ha fatto uso del quadro delle promozioni il cui modello gli era stato fornito dalla Commissione. In realtà, il comitato o si è limitato a seguire le proposte dei direttori generali, o si è astenuto dal prendere in considerazione il caso della ricorrente, non disponendo del rapporto informativo più aggiornato.
paragrafo 8
Per quanto riguarda il peso del parere dei direttori generali al momento dell'esame comparativo dei meriti dei candidati, la ricorrente osserva che esso può venir preso in considerazione, ma che il rapporto informativo, pur se limitato ad alcune rubriche, è uno strumento indispensabile e rimane la pietra angolare della valutazione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 9
La ricorrente sottolinea di non aver motivi di risentimento personale nei confronti della candidata promossa. Essa ha deciso di raffrontare i suoi titoli con quelli della sig.ra S. solo per il fatto che, apparentemente, vi era solo un posto da occupare presso la direzione generale VII.
paragrafo 10
Per quanto riguarda gli elementi di raffronto citati dalla convenuta, la ricorrente ritiene che l'art. 45 dello Statuto non contempli che si debba tener conto di un incarico provvisorio né della nomina in ruolo al grado Β 5, circa quindici anni prima della promozione litigiosa.
paragrafo 11
D'altro canto, la ricorrente fa carico alla convenuta di ignorare il conseguimento di un diploma da parte sua. Per contro, la convenuta ricorda l'esperienza della sig.ra S. nei lavori di biblioteca, ma dimentica l'operato della ricorrente svolto dal 1967 presso la biblioteca centrale e presso la documentazione centrale, nonché nei posti occupati successivamente.
paragrafo 12
Nella controreplica la convenuta conferma che la decisione dell'autorità che il potere di nomina sulle promozioni al grado Β 2 risale al 24 luglio 1978, sicché il mezzo invocato manca di fondamento, poiché il reclamo è stato presentato il 20 luglio 1978. La ricorrente ha sostenuto, per la prima volta nella replica, che in realtà è l'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli che ha violato, per le stesse ragioni, l'art. 45, n. 1, dello Statuto. Questo argomento non può venir accolto poiché si tratta di un mezzo nuovo ai sensi dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura.
paragrafo 13
In subordine, la convenuta fa osservare che un reclamo presentato a norma dell'art. 90 dello Statuto non ha alcun carattere sospensivo e che l'autorità che ha il potere di nomina non ha nessun obbligo di esaminare il problema della promozione della ricorrente alla luce della tabella comparativa che questa ha fornito.
paragrafo 14
Quanto all'argomento secondo cui il caso della ricorrente non è stato esaurientemente esaminato, la Commissione ribatte che in realtà «il comitato ha esaminato la situazione di tutti i dipendenti idonei alla promozione e ha dedicato particolare attenzione al caso di coloro che, segnalati o meno, hanno un'età superiore al massimo indicato nei limiti rispettivamente previsti».
paragrafo 15
D'altro canto, l'esposto della ricorrente non consente di sapere a che cosa essa allude allorché essa parla di «tabella»; per i suoi lavori il comitato di promozione si è ispirato ad «orientamenti»,che hanno soltanto valore indicativo, e comprendono un determinato numero di criteri.
paragrafo 16
Quanto ai motivi, esposti dalla ricorrente, per redigere una tabella comparativa, la convenuta osserva che la promozione al grado Β 2 rappresenta una promozione all'interno di una carriera che non implica affatto l'esistenza di quote attribuite alle direzioni generali. Non esiste dunque alcuna «concorrenza» tra i dipendenti idonei alla promozione facenti parte di una stessa direzione generale. Sotto questo profilo, il raffronto tracciato è privo di interesse.
paragrafo 17
Per quel che riguarda la pertinenza dell'anzianità della sig.ra S., la convenuta ritiene che, se un posto di livello superiore, attribuito provvisoriamente, non conferisce all'interessato il diritto a passare ad un grado superiore, può però rappresentare «una circostanza da tener presente agli effetti di una promozione». (Sentenze 17 dicembre 1964, causa 102/63, Boursin e/Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 1347; 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle c/Commissione delle CC.EE., Racc. pag. 561; 12 luglio 1973, causa 28/72, Tontodonati e/Commissione delle CC.EE., Racc. pag. 779; 19 marzo 1975, causa 189/73, Van Reenen c/Commissione delle CC.EE., Race, pag. 445 e 11 maggio 1978, causa 25/77, De Roubaix e/Commissione delle CC.EE., Racc. pag. 1081). Inoltre l'art. 45, n. 1, dello Statuto non esclude che venga presa in considerazione l'anzianità nella categoria.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Secondo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la decisione litigiosa viola le disposizioni dell'art. 45, n. 1, dello Statuto per altre due ragioni:
paragrafo 2
a) non è stato comunicato al comitato delle promozioni né all'autorità che ha il potere di nomina che la ricorrente aveva elaborato uno studio conclusivo, al termine dei corsi, sull'utilizzazione dei rifiuti nella costruzione delle strade; b) il comitato di promozione e l'autorità che ha il potere di nomina non hanno preso visione del rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1o luglio 1975 — 30 giugno 1977, rapporto redatto il 2 marzo 1978, mentre per gli altri dipendenti idonei alla promozione il comitato di promozione disponeva dei rapporti informativi per questo stesso periodo.
paragrafo 3
Ad a) La convenuta ribadisce anzitutto che il fascicolo personale della ricorrente, trasmesso al comitato di promozione e all'autorità che ha il potere di nomina, contiene due lettere indirizzate alle ricorrente e relative al suo studio specializzato.
paragrafo 4
La ricorrente esprime dubbi quanto all'esistenza di dette lettere nel fascicolo al momento in cui il comitato e l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero dovuto prenderne atto.
paragrafo 5
Nella controreplica, la convenuta precisa che la ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione le lettere di cui trattasi solo il 20 febbraio 1979, vale a dire dopo la promozione del ricorso.
paragrafo 6
Ad b) La convenuta riconosce anzitutto che il rapporto informativo di cui trattasi — elaborato secondo la ricorrente il 2 marzo 1978 — non era disponibile al momento della prima riunione del comitato di promozione il 23 maggio 1978. Questa situazione è imputabile ai frequenti trasferimenti della ricorrente, dovuti al suo precario stato di salute, a causa del quale era difficile trovarle un posto che permettesse di conciliare l'interesse del servizio e le esigenze mediche.
paragrafo 7
Nella replica la ricorrente sottolinea la quasi impossibilità di operare un esame comparativo senza disporre del rapporto informativo di cui trattasi.
paragrafo 8
I vari cambiamenti di posto della ricorrente non possono giustificare l'inammissibile ritardo nella redazione del rapporto informativo di cui trattasi. Su questo punto, la guida per il rapporto informativo contempla tutte le possibilità ed il problema avrebbe potuto risolversi agevolmente se le persone competenti avessero dimostrato buona volontà. A questo proposito la ricorrente ribadisce che la relazione redatta dalla direzione generale V non è stata trasmessa alla direzione generale VII in quanto un determinato dipendente non aveva voluto inviarla per motivi di astio personale, ed essa auspica che la Corte emani in merito il provvedimento istruttorio che riterrà opportuno.
paragrafo 9
La convenuta sottolinea che è inammissibile gettare ombre sulla reputazione di determinati dipendenti senza disporre del minimo indizio di prova.
paragrafo 10
Inoltre, essa ritiene che l'indisponibilità del rapporto informativo di cui trattasi non può venir considerata determinante, tenuto conto in particolare dei dati di cui disponeva ¡I comitato di promozione. II resoconto della prima riunione del comitato elenca detti dati. La convenuta si richiama a questo proposito alla sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich ci Commissione delle CC.EE., in cui la Corte ha ritenuto che:
paragrafo 11
«considerati tutti questi elementi, la circostanza addotta dal ricorrente secondo cui il suo fascicolo personale sarebbe stato incompleto in quanto non avrebbe contenuto i rapporti informativi riguardanti gli anni 1971—1973 e 1973—1975, non può ritenersi decisiva quanto all'accertamento del vizio da cui sarebbe inficiato, rispetto all'art. 45 dello Statuto, l'impugnato elenco di proposte di promozione;
paragrafo 12
anche in mancanza dei suddetti rapporti informativi, i membri dei vari comitati disponevano infatti delle più ampie possibilità di informazione onde raccogliere tutti i dati necessari ai fini dello scrutinio per merito comparativo» (nn. 18 e 19, Racc. 1978, pagg. 1863—1864).
paragrafo 13
La ricorrente contesta che detta sentenza possa costituire un precedente per la presente controversia. La situazione di cui essa si duole è molto diversa da quella sulla quale verteva la causa 86/77. D'altro canto la convenuta dimentica che la competenza di «scelta» conferita all'autorità che ha il potere di nomina non può esercitarsi che nel rispetto di due condizioni: l'esame comparativo dei meriti dei dipendenti e l'esame dei rapporti informativi che li riguardano.
paragrafo 14
Sottolineando che l'esame comparativo dei meriti dei dipendenti è stato effettuato da parte del comitato di promozione, la convenuta ribatte essenzialmente che, se l'assenza di rapporti informativi non può implicare l'annullamento del progetto d'elenco redatto dal comitato di promozione, questa assenza non deve nemmeno implicare l'annullamento dell'elenco elaborato in un secondo tempo dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché della decisione di promozione che vi ha fatto seguito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Teno mezzo

paragrafo 1
La ricorrente invoca la violazione dell'art. 24, infine, dello Statuto, in quanto né il comitato di promozione né l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero tenuto conto dei sei anni di studio di perfezionamento compiuti dalla ricorrente, al termine dei quali essa ha conseguito nel 1975, i diplomi di bibliotecaria e di documentalista.
paragrafo 2
La convenuta sostiene anzitutto che detto mezzo è carente in fatto, in quanto la fotocopia del diploma conseguito è compresa nel fascicolo personale della ricorrente.
paragrafo 3
A questo proposito la ricorrente ricorda tuttavia la difficoltà di controllare il momento in cui determinati documenti sono stati inseriti nel fascicolo personale. Nella controreplica, la convenuta ha precisato che la lettera del 25 agosto 1976, con cui l'istituto frequentato dalla ricorrente ha confermato il conseguimento del diploma, è pervenuta all'amministrazione solo l'8 febbraio 1979, vale a dire al momento in cui è stato promosso il ricorso.
paragrafo 4
Nel controricorso, la convenuta rileva inoltre che nel rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1971—1973 si legge la seguente osservazione:
paragrafo 5
«L'interessata ha una formazione sufficiente per svolgere i compiti che le sono affidati. Peraltro essa s'industria ad integrare ulteriormente la sua formazione».
paragrafo 6
La ricorrente replica tuttavia che detta formula nulla dice quanto al diploma conseguito, che evidentemente avrebbe dovuto venir menzionato nel rapporto informativo per il periodo 1975—1977, il quale non era compreso tra i documenti disponibili. Inoltre, essa riconosce l'esattezza dell'assunto della convenuta secondo cui l'art. 24, infine, non può interpretarsi in modo da attribuire ai diplomi la prevalenza assoluta rispetto all'esperienza professionale e alla natura delle mansioni svolte. Tuttavia essa ritiene che sia altrettanto inammissibile non tenerne alcun conto. Come minimo si potrebbe richiedere al comitato di promozione e all'autorità che ha il potere di nomina che in questi casi essi giustifichino la loro scelta con ragioni speciali.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Nuovi mezzi

paragrafo 1
Fondandosi sui documenti prodotti e in particolare sull'allegato 23 del controricorso e suoi allegati e invocando l'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, la ricorrente invoca due nuovi mezzi miranti a dimostrare che vi è stata violazione dell'art. 25 dello Statuto.
paragrafo 2
Questi mezzi riguardano particolarmente l'applicazione delle seguenti disposizioni:
paragrafo 3
il n. 6 delle «Disposizioni generali di esecuzione relative alla procedura di promozione all'interno della carriera ... », che recita: «6. I comitati dispongono inoltre per i loro lavori delle informazioni necessarie in materia di bilancio, per l'elaborazione dei progetti di elenco dei funzionari ritenuti maggiormente meritevoli di promozione. I progetti di elenco dovranno contenere un numero di funzionari superiore del 25 % circa al numero delle possibilità di promozione in ciascun grado. I comitati sono tuttavia autorizzati a formulare, motivandola, qualsiasi proposta che si allontani per eccesso o per difetto da detto contingente di previsione». Il n. 3.b. degli «Orientamenti seguiti dal comitato di promozione — categoria B — per l'esercizio 1978» che recita: «3. Si riportano qui appresso i vari orientamenti seguiti, in linea di massima, dal Comitato nel 1978. 3.b. Al grado B 2 3.b.l. rimanenza dell'elenco 1977 3.b.2. 48 anni o più e, in linea di massima, minimo di 4 anni di anzianità nel grado; 3.b.3. da 37 a 48 anni e minimo di 4 anni di anzianità nel grado; 3.b.4. una percentuale pari al 15 % dei dipendenti del grado B 3 idonei alla promozione o di età inferiore a 37 anni o più anziani, ma con meno di 4 anni di anzianità nel grado e segnalati nell'ordine di merito».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Nuovi mezzi › Sull'ammissibilità dei nuovi mezzi

paragrafo 1
Richiamandosi all'art. 42, § 1, del regolamento di procedura, la convenuta contesta la ricevibilità di detti mezzi, in quanto sarebbero fondati su elementi di diritto e di fatto noti alla ricorrente ancor prima della promozione del ricorso.
paragrafo 2
Nella fattispecie, le «Disposizioni generali di esecuzione ...» sono state pubblicate nelle informazioni amministrative n. 42 del 10 maggio 1975. Gli «Orientamenti seguiti dal comitato ...» traggono origine dalla guida d'orientamento adottata dalla Commissione il 24 novembre 1976 e pubblicata nelle informazioni amministrative n. 132 del 10 gennaio 1977.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Nuovi mezzi › Sul primo nuovo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente ricorda la facoltà del comitato di promozione di includere nell'elenco che esso deve elaborare il 25 % di dipendenti in più rispetto al numero delle possibilità di promozione. Essa fa rinvio a questo proposito alla tabella statistica di pag. 9 delle informazioni amministrative n. 205 del 23 agosto 1978, che in realtà si fonda sul n. 6 delle «Disposizioni generali d'esecuzione ...» summenzionato. Essa ne trae la conclusione che il comitato avrebbe potuto includerla nell'elenco dei dipendenti che esso ha segnalato.
paragrafo 2
A questo proposito la ricorrente invoca l'art. 25 dello Statuto, sostenendo che il mancato esercizio di detta facoltà da parte del comitato costituisce una negligenza che le arreca pregiudizio. D'altro canto, il fatto che il comitato non indichi i motivi della sua condotta, pone la Corte nell'impossibilità di sindacarla e in particolare di determinare se non vi sia stato disconoscimento dell'interesse del servizio o sviamento di potere.
paragrafo 3
La convenuta ritiene che il mezzo non sia fondato. Essa sottolinea il potere discrezionale di cui dispone in materia il comitato e osserva anche che la ricorrente non fornisce alcun elemento che lasci supporre che, se questa possibilità fosse stata utilizzata, essa sarebbe stata inclusa nella rosa dei dieci dipendenti scelti fra i 299 dipendenti idonei alla promozione non inclusi sul progetto di elenco.
paragrafo 4
È pur errato da parte della ricorrente invocare la violazione dell'art. 25, n. 2, dello Statuto, poiché questa disposizione riguarda solo le decisioni individuali.
paragrafo 5
Inoltre, la convenuta ritiene che, comunque, il mezzo invocato non possa venir accolto; comunicando all'autorità che ha il potere di nomina un progetto di elenco che comprende un numero di dipendenti pari al numero delle promozioni autorizzate nell'ambito del bilancio, il comitato di promozione ha limitato la facoltà discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina, elemento che non può arrecare pregiudizio alla ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Nuovi mezzi › Sul secondo nuovo mezzo

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che se gli «orientamenti» summenzionati ed elaborati dal comitato di promozione fossero stati applicati, la ricorrente avrebbe dovuto esser compresa nell'elenco proposto dal comitato di promozione. In realtà, essa avrebbe dovuto poter fruire della norma di cui al n. 3.b., giacché, essendo nata il 5 febbraio 1930, essa aveva 48 anni allorché si è riunito per la prima volta il comitato di promozione. Inoltre essa aveva almeno 4 anni di anzianità nel grado, sicché sotto qualsiasi aspetto essa avrebbe dovuto poter fruire della norma di cui al n. 3.b.3. Pur supponendo che il comitato di promozione non fosse vincolato dagli orientamenti che esso stesso aveva emanato e che non fosse vincolato dal principio patere legem, avrebbe comunque dovuto indicare per quale motivo esso non si atteneva agli orientamenti di cui sopra. Omettendo di fare ciò, esso ha arrecato pregiudizio alla ricorrente violando l'art. 25 dello Statuto.
paragrafo 2
D'altro canto, non indicando i motivi della sua condotta, il comitato di promozione pone la Corte nell'impossibilità di sindacarla ed in particolare di accertare se non vi è stato disconoscimento dell'interesse del servizio o sviamento di potere.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che le disposizioni invocate fanno parte di una «guida di orientamento» denominazione che è più che eloquente per sottolineare il loro carattere elastico e non vincolante. Essa sottolinea inoltre che la ricorrente sostiene a torto che gli orientamenti indicati dal comitato ai nn. 3.b.2. e 3.b.3. non sono stati applicati. Il caso della ricorrente, che aveva 48 anni e che aveva almeno 4 anni di anzianità nel grado, ha costituito l'oggetto di un'attenzione del tutto speciale — attenzione dedicata a tutti i dipendenti aventi un'età superiore al massimo indicato nei limiti di età — come conferma il verbale dei lavori del comitato di promozione. D'altra parte il caso della sig.na Oberthür non doveva essere esaminato alla luce dei criteri di cui al punto b.3., giacché in quel momento essa aveva compiuto 48 anni.
paragrafo 4
Comunque l'art. 25 dello Statuto riguarda solo la motivazione delle decisioni individuali. Inoltre la convenuta ritiene che il comitato di promozione «... non è tenuto a motivare le decisioni nei confronti dei candidati non inclusi nel progetto d'elenco, i quali potrebbero del resto essere danneggiati dalla motivazione» (sentenze nelle cause 21/68, Huybrechts e/Commissione delle CC.EE., Racc. 1969, pagg. 85 e segg., e specialmente pag. 97, n. 19, e 90/71, Bernardi e/Parlamento europeo, Race. 1972, pagg. 603 e segg., e specialmente pag. 609).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — Riserve

paragrafo 1
Nella replica, la ricorrente ha espresso riserve per quanto riguarda la regolarità della composizione del comitato di promozione, particolarmente per quanto riguarda il rispetto della norma secondo cui i membri del comitato per le promozioni al grado B 2 devono avere quanto meno il grado A 4. La convenuta non ha dimostrato la regolarità della procedura su questo punto.
paragrafo 2
La convenuta trova strano l'atteggiamento della ricorrente per tre motivi:
paragrafo 3
a) se l'esperimento di nuovi mezzi è vietato in corso di causa ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda la formulazione di riserve nella replica, giacché ciò rappresenta in un certo senso un mezzo potenziale che la ricorrente potrebbe presto o tardi esperire formalmente. b) Le riserve formulate sono inoltre sorprendenti in quanto la composizione del comitato di promozione per la categoria B è stata pubblicata sulle informazioni amministrative n. 198 dell'11 maggio 1978, ed era dunque nota alla ricorrente molto prima ch'essa esperisse il suo ricorso. c) Infine le riserve avanzate sono sorprendenti in quanto si chiede alla convenuta la dimostrazione della regolarità della composizione del comitato di promozione; si ricorda che in realtà incomberebbe alla ricorrente l'onere di dimostrare l'irregolarità della composizione del comitato e il pregiudizio ad essa arrecato da detto irregolarità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › F — Provvedimenti da adottarsi

paragrafo 1
La ricorrente ha chiesto l'annullamento di tutta la procedura di promozione al grado Β 2 per l'esercizio 1978.
paragrafo 2
La convenuta osserva, per l'ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato fondato, che siffatto annullamento costituirebbe nei confronti dei dipendenti promossi, un' iniquità nel complesso eccessiva rispetto al pregiudizio subito dalla ricorrente e che i diritti di quest'ultima potrebbero venir salvaguardati mediante provvedimenti più adeguati (cfr. in materia di concorsi, sentenze 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta e/Commissione delle CC.EE., Race. pagg. 1563 e segg., specialmente pag. 1572, η. 17; 30 novembre 1978, cause 4, 19 e 28/78, Salerno ed altri e/Commissione delle CC.EE., Race. pagg. 2403 e segg., specialmente pag. 2417, η. 35; 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi e/Commissione delle CC.EE., Race. pagg. 1613 e segg., specie pag. 1622, η. 25).
paragrafo 3
Nella replica la ricorrente ritiene che solo l'annullamento delle promozioni sarebbe idoneo a consentire di ovviare al pregiudizio da lei subito. Inoltre l'annullamento delle promozioni non avrebbe lo stesso effetto che l'annullamento del risultato di un concorso. Nell'ipotesi della promozione l'autorità che ha il potere di nomina potrebbe nominare nuovamente tutti i dipendenti segnalati, poiché di anno in anno si rendono vacanti nuovi posti; invece, nel caso opposto, il concorso dovrebbe essere ripetuto con tutti i rischi che ciò comporta per i candidati che lo hanno già superato.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che, in sostanza, l'annullamento della decisione di promozione arrecherebbe ai 40 dipendenti interessati un pregiudizio notevole, in quanto ritarderebbe il loro accesso al grado Β 2 per un periodo pari ad almeno 2 anni.
paragrafo 5
Inoltre, se è esatto che ogni anno vengono conferite nuove promozioni, è pur vero che ogni anno nuovi dipendenti maturano l'anzianità minima che consente loro di venir inclusi nell'elenco degli idonei alla promozione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › G — Mezzi inerenti la prova

paragrafo 1
Nella replica, la ricorrente ha chiesto la produzione di un determinato numero di documenti che mancano, tra i quali in particolare:
paragrafo 2
il «quadro delle promozioni» a cui essa si riferisce nella replica relativamente al primo mezzo e il documento relativo alla decisione adottatta dall'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 3
La ricorrente cita testimoni che potrebbero corroborare alcuni elementi fondamentali degli avvenimenti svoltisi durante le riunioni del comitato di promozione.
paragrafo 4
La convenuta presenta la decisione del 24 luglio 1978 dell'autorità che ha il potere di nomina, con cui si promuovono i dipendenti ai gradi Β 2 e Β 4. Essa contesta l'esistenza di un quadro ma fa rinvio alle «Disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione all'interno della carriera ...» e alla «guida d'orientamento» elaborate dalla Commissione il 24 novembre 1976 e pubblicate nelle informazioni amministrative n. 132 del 10 gennaio 1977.
paragrafo 5
Essa contesta pure l'offerta di prova per testimoni in quanto insufficientemente circostanziata.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 28 febbraio 1980 le parti hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 marzo 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo dell'8 febbraio 1979, registrato presso la cancelleria della Corte il giorno successivo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della procedura di promozione in Β 2, in esito alla quale la Commissione ha promosso i dipendenti i cui nomi sono riportati nelle informazioni amministrative n. 208 del 23 agosto 1978, nonché l'annullamento della decisione 13 novembre 1978, con cui la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente relativo a dette promozioni.
punto 2
Nell'ambito della procedura di promozione per l'anno 1978, il nome della ricorrente era stato incluso nell'elenco dei dipendenti che avevano il minimo di anzianità prescritto per essere promossi dal grado Β 3 al grado Β 2 a norma dell'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale. In seguito, però, essa non veniva segnalata dal suo direttore generale al comitato di promozione, a differenza di tre altri dipendenti della direzione generale VII da cui essa dipendeva. Il nome di uno solo di questi tre altri dipendenti veniva preso in considerazione dal comitato di promozione per essere incluso tra quelli dei 40 dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione. L'elenco dei dipendenti promossi al grado Β 2 dall'autorità che ha il potere di nomina era conforme a quello redatto dal comitato di promozione.
punto 3
Nel reclamo, la ricorrente effettua un raffronto tra i propri meriti e quelli di una collega promossa, per concludere che essa era più qualificata della collega per accedere al grado Β 2. Nell'atto introduttivo, la ricorrente fa carico al comitato di promozione e all'autorità che ha il potere di nomina di non aver seriamente posto a confronto i meriti dei due dipendenti di cui trattasi.
punto 4
Nelle conclusioni la ricorrente invoca tre mezzi. La Corte esaminerà in primo luogo il secondo mezzo, fondato sulla violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale. Questa disposizione stabilisce, tra l'altro, che la promozione al grado superiore si opera esclusivamente a scelta, tra i dipendenti che hanno un minimo di anzianità di grado, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti idonei alla promozione nonché esame dei rapporti informativi redatti sul loro conto.
punto 5
Secondo la ricorrente, questa disposizione sarebbe stata violata per due motivi: da un lato il comitato di promozione e l'autorità che ha il potere di nomina non sarebbero stati informati del fatto che la ricorrente aveva redatto uno studio specializzato in materia di bibliografia; dall'altro, questi due organi non avrebbero preso visione del rapporto informativo sull'attività della ricorrente nel periodo 1975—1977, mentre disponevano dei rapporti informativi, per lo stesso periodo, relativi ad altri dipendenti idonei alla promozione.
punto 6
Per quel che riguarda anzitutto il rapporto informativo del periodo 1975—1977, la ricorrente sostiene che detto rapporto è stato redatto dai suoi superiori gerarchici il 2 marzo 1978. La Commissione ha contestato questo fatto. Essa ha osservato che il rapporto informativo sulla ricorrente per il periodo considerato non era ancora redatto al momento in cui il comitato di promozione si è riunito e che detto rapporto non avrebbe quindi potuto venir messo a disposizione né di detto comitato, né dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, durante la fase orale, la Commissione ha ammesso che un documento qualificato «rapporto informativo» relativo alla ricorrente è stato redatto nel marzo 1978; detto documento non sarebbe però stato firmato dal superiore competente, ma da dipendenti della direzione generale V che erano stati superiori gerarchici della ricorrente tra il 1o ottobre 1975 e il 1o dicembre 1976, data dalla quale l'interessata è stata assegnata nuovamente alla direzione generale VII. La Commissione ha precisato che il documento in questione non è compreso nel fascicolo personale della ricorrente e che l'autorità che ha il potere di nomina ne ha preso visione soltanto allorché la ricorrente ha presentato il suo reclamo, al quale era allegato il documento stesso. La Commissione ha dichiarato in udienza che la redazione di un rapporto informativo per il periodo 1975—1977 ad opera di relatori competenti era ancora in corso in quel momento.
punto 7
Quanto alla redazione dello studio specializzato con cui la ricorrente ha concluso i suoi studi, la discordanza tra le parti non ha consentito di stabilire se il comitato di promozione e l'autorità che ha il potere di nomina fossero al corrente della sua esistenza. La Commissione ha sostenuto, in conclusione, che due lettere indirizzate alla ricorrente, nelle quali si faceva riferimento a detto lavoro, sono state incluse nel suo fascicolo personale solo dopo la fine dei lavori del comitato di promozione.
punto 8
A norma dell'art. 43 dello Statuto del personale, il rapporto informativo dev'essere almeno biennale. Esso costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente. Per questo motivo, in forza dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, la promozione dei dipendenti può operarsi solo previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti idonei alla promozione, nonché esame dei rapporti informativi che li riguardano. La Corte ha già affermato, nella sentenza 23 gennaio 1975 (causa 29/74, De Dapper, Race. 1975, pag. 35) che non è rispettato il requisito dell'esame comparativo contemplato dall'art. 45, qualora per alcuni candidati sia già stato redatto il rapporto informativo a norma dell'art. 43, mentre per altri il rapporto stesso non è ancora stato compilato.
punto 9
Nella fattispecie, la Commissione non ha negato che il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1975—1977 non fosse ancora redatto al momento in cui al comitato di promozione sono state presentate le proposte di promozione, mentre i rapporti informativi per lo stesso periodo relativi ad altri dipendenti idonei alla promozione erano stati trasmessi a detto comitato nonché all'autorità che ha il potere di nomina. Nel corso della discussione orale la Commissione ha tentato di spiegare i motivi del ritardo nella redazione del rapporto informativo sulla ricorrente; a questo proposito essa ha ricordato in particolare i frequenti trasferimenti d'ella ricorrente, dovuti al fatto che l'interessata non poteva lavorare in un ufficio con aria condizionata. Tuttavia, la Commissione non è riuscita a dimostrare che questo ritardo fosse imputabile alla ricorrente.
punto 10
La Commissione non ha nemmeno provato che la mancanza del rapporto informativo sulla ricorrente fosse compensata da altri elementi che potessero illuminare il comitato di promozione e l'autorità che ha il potere di nomina circa i meriti della dipendente durante il periodo considerato. In particolare, la Commissione non ha dimostrato che questi organi avessero avuto la possibilità di conoscere l'esistenza dello studio specializzato di bibliografia elaborato dalla ricorrente nel 1975.
punto 11
Risulta dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha commesso un illecito, mettendo o lasciando la ricorrente in una situazione meno favorevole rispetto agli altri dipendenti idonei alla promozione. Quindi, la procedura di promozione in Β 2 per l'anno 1978 è stata viziata da un'irregolarità per quanto riguarda la ricorrente.
punto 12
Il secondo mezzo di impugnazione viene così accolto, il che rende superfluo l'esame degli altri mezzi invocati dalla ricorrente.
punto 13
La Corte ritiene che l'annullamento delle promozioni dei 40 dipendenti effettivamente promossi in Β 2 rappresenterebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa, inoltre sarebbe arbitrario annullare la promozione dell'unica dipendente della direzione generale VII che effettivamente è stata promossa in Β 2.
punto 14
Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di un ricorso di merito (pleine juridiction) la Corte, anche in mancanza di rituali conclusioni, ha il potere non solo di annullare gli atti, ma, se vi è luogo, anche di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno morale derivato da un illecito che essa abbia commesso. Il riconoscimento di un diritto ad indennizzo costituisce, nella fattispecie, il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi della ricorrente e a salvaguardare contemporaneamente le esigenze del servizio.
punto 15
Nello stimare il danno subito, si deve ritenere che la ricorrente potrà partecipare ad una prossima procedura di promozione che la Commissione avrà cura di far svolgere in modo regolare. Tenuto conto di questa circostanza, la Corte, stimando il danno subito secondo un criterio di equità, ritiene che la somma di 20000 BFR rappresenti un congruo risarcimento per la ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di 20000 BFR quale risarcimento per l'illecito commesso nei suoi confronti. 2) Il ricorso è respinto per la parte restante. 3) Le spese sono poste a carico della Commissione.

Firme

O'Keeffe Bosco Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 giugno 1980. Per il cancelliere H. A. Rühl Amministratore principale Il Presidente della Prima Sezione A. O'Keeffe

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