Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 20/05/2005 (Rv. 580903 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi - Pagamento degli interessi alle scadenze di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche (d.P.R. n. 1063 del 1962) - Domanda dell'appaltatore - Necessità - Esclusione - Non imputabilità del ritardo - Prova - A carico dell'amministrazione appaltante - "Dies ad quem" del computo degli interessi - Determinazione - Con riguardo, in particolare, ai crediti per revisione prezzi - Decorso degli interessi sino alla data del riconoscimento di debito operato dall'amministrazione appaltante, anzichè sino a quella dell'emissione del relativo mandato di pagamento - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, il pagamento degli interessi dovuti alle scadenze previste dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non necessita di domanda alcuna da parte dell'appaltatore, essendo a carico dell'amministrazione appaltante l'onere della prova dell'eventuale non imputabilità del ritardo. Ferma la decorrenza dalle dette scadenze, gli interessi spettano sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento da parte della P.A. (per emissione dovendosi intendere non la mera redazione del titolo di spesa, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perchè il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso), essendo in particolare da escludere che, relativamente agli interessi per i crediti aventi ad oggetto maggiori importi richiesti a titolo di revisione dei prezzi, il termine finale sia da determinare con riferimento alla data in cui l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, e ciò ove si consideri che detto riconoscimento non implica soddisfacimento ed estinzione del credito per capitale e tanto meno, quindi, è un fatto idoneo a determinare la cessazione del maturare di interessi cui il creditore abbia titolo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)