Sez. 1, Sentenza n. 15299 del 29/11/2000 (Rv. 542257 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamenti dovuti all'appaltatore - Ritardo - Interessi moratori - Presupposto - Imputabilità del ritardo - Prova della non imputabilità - Onere gravante sull'appaltante - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, gli articoli 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltante; tale principio non è derogato dall'articolo 4 della legge n.741 del 1981, che, nel prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda dell'appaltatore, si limita a porre un'inversione dell'onere della prova della non imputabilità del ritardo, che grava sull'amministrazione appaltante, ma non incide sul presupposto dell'insorgenza del relativo obbligo (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la rilevanza della circostanza del ritardato finanziamento dell'opera da parte della Cassa Depositi e Prestiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 04/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)