Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 (Rv. 665155 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Giudizio d'appello - Questione nuova prospettata nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento – Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)