Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005 (Rv. 582835 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Giudizio d'appello - Questione nuova - Inammissibilità - Fondamento - Poteri del giudice - Dovere di non pronunciare sulla nuova questione - Sussistenza - Deduzione in cassazione della mancata pronuncia - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Ne consegue che qualora il giudice dell'appello si sia astenuto dalla pronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di tale mancata pronuncia dev'essere dichiarato inammissibile (fattispecie concernente giudizio soggetto al rito processuale anteriore alla l. n. 353 del 1990 e deduzione come motivo di ricorso in cassazione della violazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)