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Sez. L, Sentenza n. 2007 del 14/03/1985 (Rv. 439912 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "AZIENDE PRIVATE DEL GAS" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS DALL'ART. 1 DI DETTA LEGGE - AMBITO D'APPLICAZIONE - "AZIENDE DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE METANO" - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELLE DIVERSE AZIENDE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CIT. ART. 8 IN RELAZIONE ALLO ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439912-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "AZIENDE PRIVATE DEL GAS" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS DALL'ART. 1 DI DETTA LEGGE - AMBITO D'APPLICAZIONE - "AZIENDE DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE METANO" - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELLE DIVERSE AZIENDE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CIT. ART. 8 IN RELAZIONE ALLO ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 - nel definire le "aziende private del gas" ai fini dell'iscrizione dei dipendenti al fondo integrativo istituito presso l'i.N.P.S. dall'art. 1 della stessa legge contestualmente alla soppressione del fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 638 - si riferisce in ogni caso ad aziende che producono, o distribuiscono, gas ricavato da una attività manifatturiera di trasformazione chimica di fonti naturali di energia (mediante la tecnica della distillazione del carbon fossile o la "manipolazione" del petrolio o del G.P.l.), con conseguente esclusione delle aziende la cui attività di produzione o distribuzione concerne il gas naturale metano, di cui, mediante miscelazione con aria sia stato soltanto ridotto il potere calorico. La diversità di trattamento che ne deriva per i lavoratori dipendenti dalle aziende della prima o della seconda categoria è giustificata dalle obiettive differenze, in termini di difficoltà e di rischio, delle relative attività, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8 della legge n. 1084 del 1971 in rapporto all'art. 3 della Costituzione. (V 1098/84, mass n 433245).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 1, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 2, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 9, Legge 22/12/1960 num. 1593 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)