Sez. L, Sentenza n. 6474 del 05/11/1986 (Rv. 448635 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "AZIENDA PRIVATA DEL GAS" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS - AMBITO DI APPLICAZIONE - "AZIENDA DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE METANO" - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELLE DIVERSE AZIENDE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - "AZIENDA PRIVATA DEL GAS" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS - AMBITO DI APPLICAZIONE - "AZIENDA DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE METANO" - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI DELLE DIVERSE AZIENDE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 - nel definire le "aziende private del gas" ai fini dell'iscrizione dei dipendenti al fondo integrativo istituito presso l'INPS dall'art. 1 della stessa legge contestualmente alla soppressione del fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 638 - si riferisce in ogni caso ad aziende che producono, o distribuiscono, gas ricavato da una attività manifatturiera di trasformazione chimica di fonti naturali di energia (mediante la tecnica della distillazione del carbon fossile o la "manipolazione" del petrolio o del GPL), con conseguente esclusione delle aziende la cui attività di produzione o distribuzione concerne il gas naturale metano, di cui, mediante miscelazione con aria sia stato soltanto ridotto il potere calorico, la diversità di trattamento che ne deriva per i lavoratori dipendenti dalle aziende della prima o della seconda categoria è giustificata dalle obiettive differenze, in termini di difficoltà e di rischio, delle relative attività, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8 della legge n. 1084 del 1971 in rapporto all'art. 3 della Costituzione. (Conf 2007/85, mass n 439912).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 1, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 2, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 9, Legge 22/12/1960 num. 1593 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)