Sez. 5, Sentenza n. 6850 del 20/03/2009 (Rv. 607322 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Liquidazione degli interessi - Distinzione tra interessi anatocistici e moratori - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di liquidazione degli interessi in sede di giudizio tributario di ottemperanza anteriore al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248, gli interessi anatocistici vanno liquidati, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., sugli interessi già scaduti alla data di proposizione del giudizio di ottemperanza, ai tassi previsti dalla disciplina codicistica, mentre sul capitale iniziale devono essere liquidati gli ordinari interessi moratori ai tassi previsti dalle leggi tributarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)