Sez. 5, Sentenza n. 4401 del 21/02/2008 (Rv. 602038 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Domanda di interessi anatocistici e rivalutazione monetaria non formulata nel giudizio di merito - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile la richiesta di pagamento di interessi anatocistici e del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di rimborso d'imposta, formulata dal contribuente per la prima volta nel giudizio di ottemperanza ad una sentenza che abbia disposto il solo rimborso dell'imposta e degli interessi corrispettivi (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio n. 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha vietato l'anatocismo in materia fiscale per le somme dovute dall'erario al contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)