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Sez. L, Sentenza n. 5755 del 03/11/1982 (Rv. 423487 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZA DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI - COSTITUITI IN SEZIONI - INTERVENTO IN OGNI SEZIONE DI PIÙ DI UN MAGISTRATO SUPPLENTE - DIVIETO DI CUI ALL'ART. 97 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DEROGA PROVATA DALL'ART. 2 D.L. 232 DEL 1945 - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE SUPPLENTI - LEGITTIMITÀ - ESIGENZE DI SERVIZIO GIUSTIFICANTI LA SUPPLENZA - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PRESIDENTE.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423487-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZA DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI - COSTITUITI IN SEZIONI - INTERVENTO IN OGNI SEZIONE DI PIÙ DI UN MAGISTRATO SUPPLENTE - DIVIETO DI CUI ALL'ART. 97 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DEROGA PROVATA DALL'ART. 2 D.L. 232 DEL 1945 - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DUE SUPPLENTI - LEGITTIMITÀ - ESIGENZE DI SERVIZIO GIUSTIFICANTI LA SUPPLENZA - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PRESIDENTE.*

L'art. 97, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, che, per gli organi giudiziari collegiali costituiti in Sezioni, vietava l'intervento in ciascuna Sezione di più di un magistrato ad essa estraneo, deve ritenersi derogato dall'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945 n. 232 (la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 1 della legge 5 marzo 1951 n. 190), il quale va interpretato nel senso che, allo scopo di assicurare il funzionamento degli organi giudiziari in caso di urgente ed improvvisa necessità, il relativo potere di sostituzione di magistrati componenti la Sezione con magistrati di altre Sezioni, spettante al competente Presidente, non può ritenersi soggetto alla indicata limitazione. Pertanto, la partecipazione di due supplenti non esclude la regolare composizione del collegio, mentre la valutazione delle esigenze di servizio, atte a giustificare lo Esercizio del potere di disporre l'intervento nel collegio di una Sezione di magistrati assegnati a Sezione diversa, è rimessa alla discrezionalità del Presidente ed è assistita da una presunzione di legittimità che può cadere soltanto di fronte alla dimostrazione di precisi fatti contrari. (V 6074/78, mass n 395896; (V 1475/60; (Conf 3115/63, mass n 264788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1945 num. 232 art. 2 CORTE COST., Legge 05/03/1951 num. 190 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)