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Sez. 2, Sentenza n. 3115 del 10/12/1963 (Rv. 264788 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI COSTITUITI IN SEZIONI - INTERVENTO IN OGNI SEZIONE DI PIU DI UN MAGISTRATO SUPPLENTE - DIVIETO DI CUI ALL'ART 97 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DEROGA PORTATA DALL'ART 12 DL N 232 DEL 1945 - COLLEGIO DI CORTE DI APPELLO COSTITUITO DA TRE TITOLARI E DUE SUPPLENTI - LEGITTIMITA - ESIGENZE DI SERVIZIO GIUSTIFICANTI LA SUPPLENZA - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITA DEL PRESIDENTE.*
Stato
decisa il 1963-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264788-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICE - COLLEGIALE - ORGANI GIUDIZIARI COLLEGIALI COSTITUITI IN SEZIONI - INTERVENTO IN OGNI SEZIONE DI PIU DI UN MAGISTRATO SUPPLENTE - DIVIETO DI CUI ALL'ART 97 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DEROGA PORTATA DALL'ART 12 DL N 232 DEL 1945 - COLLEGIO DI CORTE DI APPELLO COSTITUITO DA TRE TITOLARI E DUE SUPPLENTI - LEGITTIMITA - ESIGENZE DI SERVIZIO GIUSTIFICANTI LA SUPPLENZA - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITA DEL PRESIDENTE.*

L'art 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con RD 30 gennaio 1941 n 12, che, per gli organi giudiziari collegiali costituiti in Sezioni, vietava l'intervento, in ciascuna Sezione, di piu di un magistrato supplente ad essa estraneo, deve ritenersi derogato dall'art 12 del DL 3 maggio 1945 n 232, il quale deve interpretarsi nel senso che, allo scopo di assicurare il funzionamento degli organi giudiziari, in casi urgenti e di improvvisa necessita, il relativo potere di sostituzione di magistrati componenti la Sezione con magistrati di altre Sezioni, spettante al competente Presidente, non puo ritenersi soggetto alla indicata limitazione. Pertanto, deve ritenersi regolarmente composto un collegio di Corte di appello con la partecipazione di tre magistrati titolari e di due supplenti. La valutazione delle esigenze di servizio atte a giustificare l'Esercizio del potere di disporre l'intervento, nel collegio di una Sezione, di magistrati assegnati a Sezione diversa, e rimessa alla discrezionalita del Presidente ed e assistita da una presunzione di legittimita che puo cadere soltanto di fronte alla dimostrazione di fatti precisi che la escludano. (V 1475/60).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1945 num. 232 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)