diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 155 del 1981

Decisione
decisa il 1981-07-15, depositata il 1981-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:155
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16093

  • Impiego pubblico
  • Benefici a ex combattenti ed assimilati
  • Onere finanziario a carico degli enti datori di lavoro
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 92/1981.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con due ordinanze emesse il 23 settembre 1980 dal pretore di Pistoia nei procedimenti civili vertenti tra Bardelli Armanus e l'INPS e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, iscritte ai nn. 774 e 813 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 41 dell'anno 1981. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Pistoia con ordinanze emesse il 23 settembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e Pescia gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione;
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92/1981;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal pretore di Pistoia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIANELLI DUCCI - ALDERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze