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Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 05/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 200683 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Elementi differenziali del concorso di persone nel reato.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200683-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone in reato continuato, risiede essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone, avviene in via occasionale ed accidentale, ogni qual volta si decida di dar corso alla commissione di uno o più reati ben individuati e determinati sin dall'inizio, sicché, con la realizzazione di questi, tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie non determinata di delitti, con il permanere di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato nell'attuazione del programma delinquenziale, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei reati programmati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)