Sez. 6, Sentenza n. 5649 del 22/01/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 208901 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Concorso di persone nel reato - Elemento distintivo tra la fattispecie associativa e la fattispecie meramente concorsuale - Natura dell'accordo criminoso - Definizione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reato associativo, l'elemento che discrimina le fattispecie di cui agli articoli 416 e 416-bis cod. pen. dalla semplice compartecipazione criminosa di cui all'art. 110 cod. pen. è costituito dalla natura dell'accordo criminoso; nel concorso di persone nel reato l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)