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Sez. L, Sentenza n. 2231 del 13/03/1997 (Rv. 502988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Attività lavorativa in giornate destinate al riposo senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale - Sussistenza - Liquidazione del danno da parte del giudice di merito - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto - oltre che alla retribuzione (ai sensi dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ.) ed (eventualmente) alla maggiorazione retributiva per la penosità del lavoro domenicale - al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, dagli art. 36, comma terzo Cost., e 2109, comma primo, cod. civ., alla cui liquidazione non deve provvedersi nel solo nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo e questa sia ritenuta dal giudice sufficiente a risarcire il danno suindicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)