Sez. L, Sentenza n. 5019 del 27/04/1992 (Rv. 477010 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ai contratti del 1976 e del 1980 per gli autoferrotranvieri in tema di retribuzione del lavoro in giornate destinate al riposo settimanale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., cassando l'impugnata sentenza, l'ha censurata, in particolare, per avere essa considerato, in contrasto, fra l'altro, con il criterio letterale, che la prassi aziendale ed i contratti collettivi per gli autoferrotranvieri del 1976 e del 1980 disciplinassero - con la previsione di un trattamento comprendente la retribuzione per l'intera giornata, anche nel caso di prestazione di minore durata, ed una maggiorazione retributiva del venti per cento commisurata alla retribuzione integrata dai ratei delle mensilità aggiuntive - l'ipotesi di prestazioni lavorative in giornate destinate al riposo settimanale ma con fruizione del riposo compensativo, spostato in altro giorno della settimana, anziché l'ipotesi di prestazioni lavorative nelle dette giornate senza fruizione del riposo settimanale in altro giorno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)