Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 15/06/1979 (Rv. 399790 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - IN CORSO DI CAUSA - INCIDENZA SULLA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE O DECADENZA IN PRECEDENZA VERIFICATESI IN CAPO ALL'ASSICURATO - ESTENSIONE IN PREGIUDIZIO DELL'ASSICURATORE - ATTI INTERRUTTIVI O IMPEDITIVI ANTERIORMENTE COMPIUTI DALL'ASSICURATORE MEDESIMO - INEFFICACIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE O IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA ANTERIORMENTE VERIFICATISI IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE IN FAVORE DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - IN CORSO DI CAUSA - INCIDENZA SULLA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE O DECADENZA IN PRECEDENZA VERIFICATESI IN CAPO ALL'ASSICURATO - ESTENSIONE IN PREGIUDIZIO DELL'ASSICURATORE - ATTI INTERRUTTIVI O IMPEDITIVI ANTERIORMENTE COMPIUTI DALL'ASSICURATORE MEDESIMO - INEFFICACIA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE O IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA ANTERIORMENTE VERIFICATISI IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE IN FAVORE DELL'ASSICURATORE.*
Nel giudizio promosso dall'assicuratore contro il terzo responsabile, la circostanza che l'assicuratore medesimo sia subentrato nel diritto dedotto, per effetto di surrogazione all'assicurato secondo la previsione dell'art 1916 cod civ, solo in corso di causa, non incide sulla proponibilita della domanda, atteso che si verte in tema di sopravvenuto acquisto della legitimatio ad causam, e, quindi, di una condizione dell'Azione, la cui ricorrenza e sufficiente al momento della decisione. In tale situazione, peraltro, tenendo conto che detta surrogazione implica una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato, nello stato in cui si trova al momento della surrogazione stessa, l'assicuratore resta pregiudicato dalla prescrizione o dalla decadenza in precedenza verificatesi in capo all'assicurato, senza poter beneficiare di Atti interruttivi od impeditivi da lui stesso compiuti prima dell'acquisizione del diritto, ma, correlativamente, si giova dell'interruzione della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, che, prima di detto momento, abbiano operato in favore del danneggiato (nella specie, per riconoscimento del diritto da parte del danneggiante). (V 954/75, mass n 374343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)