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Sez. 2, Sentenza n. 954 del 13/03/1975 (Rv. 374343 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA ED OGGETTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DEL TERZO RESPONSABILE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374343-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO DELLO ASSICURATORE - NATURA ED OGGETTO - ECCEZIONI OPPONIBILI DEL TERZO RESPONSABILE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITA - TERMINE.*

In tema di Assicurazione contro i danni, il credito dell'assicuratore verso il terzo responsabile, nei limiti in cui si sovrappone al credito del danneggiato, e assolutamente identico, per natura e oggetto, a quello del danneggiato verso il terzo, per cui questo ultimo puo opporre all'assicuratore, fra le altre, le stesse eccezioni che, al momento della surroga, poteva opporre al danneggiato-assicurato. Tra queste ultime rientra quella relativa alla prescrizione e, se il fatto generatore del danno e considerato dalla legge come reato, la decorrenza del termine di prescrizione e quella indicata dal terzo comma dell'art 2947 cod civ. (V 1238/71, mass n 351400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)