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Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 09/08/2013 (Rv. 627727 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Dismissione del patrimonio immobiliare pubblico - Riduzione di prezzo ex art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 - Ambito di applicazione - Preliminare anteriore all'entrata in vigore della norma - Esclusione - Posteriorità del definitivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627727-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la disposizione dell'art. 3, comma 109, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che contempla una diminuzione di prezzo del trenta per cento rispetto al valore di mercato, non ha efficacia retroattiva, né determina un'inserzione automatica di clausola nel contratto preliminare stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, sicché il contratto definitivo, anche se successivo a tale data, non può che indicare lo stesso prezzo di cui al preliminare.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1351, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)