Sez. 3, Sentenza n. 9972 del 16/04/2008 (Rv. 602790 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 - Rapporti ancora in corso alla data di entrata in vigore della detta legge - Applicabilità della nuova legge - Limiti e presupposti.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., implica l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati. Pertanto, le disposizioni dettate dall'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996, devono applicarsi a tutti i rapporti ancora in corso per i quali - alla data di entrata in vigore della detta normativa - non si sia ancora proceduto alla vendita degli immobili facenti parte del complesso edilizio oggetto di dismissione frazionata, nel concorso di tutte le altre condizioni previste dalla stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)