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Sez. 5, Sentenza n. 7913 del 09/06/2000 (Rv. 537468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione integrativa presentata dalla sola società - Conseguenze - Rettifica del reddito della società ai fini della imputazione pro quota ai soci non resisi autori di autonoma dichiarazione integrativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537468-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la rettifica operata dall'Ufficio, ai fini della imputazione pro quota ai soci, dei redditi di una società che abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/91, esplica pieno effetto nei confronti dei soci, che non abbiano a loro volta presentato autonoma dichiarazione di definizione agevolata, atteso che, in virtù del disposto dell'art. 33, n. 3, della citata legge, la dichiarazione integrativa della società esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)