Sez. 5, Sentenza n. 3620 del 20/02/2006 (Rv. 587327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Reddito di partecipazione dei soci di società di persone - Rettifica in presenza di dichiarazione integrativa presentata dalla società ai sensi dell'art. 33 delle legge n. 413 del 1991 - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 33, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la dichiarazione integrativa resa dalle società di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 spiega efficacia soltanto nei confronti del soggetto dichiarante, e non comporta pertanto preclusioni all'accertamento, nei confronti dei singoli soci, dei relativi redditi di partecipazione: i soci delle società di persone, infatti, in quanto titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società, possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla stessa, nonché contestare il reddito di partecipazione ad essi attribuito dal Fisco in funzione di quello determinato, ai fini ILOR, nei confronti della società; nei loro confronti, non può quindi configurarsi alcuna nullità dell'accertamento per carenza del potere impositivo, essendo tale carenza configurabile soltanto nei limiti in cui il socio si sia a sua volta avvalso della facoltà di sanare la propria posizione tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)