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Sez. 1, Sentenza n. 2359 del 09/03/1988 (Rv. 458142 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DIFETTO DI INTERESSE RILEVATO NON NEL GIUDIZIO DI MERITO MA DALLA CASSAZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - PRONUNCIA SULLA SPESA DI TUTTO IL GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA CORTE.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458142-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DIFETTO DI INTERESSE RILEVATO NON NEL GIUDIZIO DI MERITO MA DALLA CASSAZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - PRONUNCIA SULLA SPESA DI TUTTO IL GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA CORTE.*

Quando l'inammissibilità per difetto di interesse dell'intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d'appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell'art. 385 cod. proc. civ.. (V 2591/72, mass n 360123; (Conf 991/72, mass n 357296).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)