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Sez. L, Sentenza n. 3461 del 26/04/1990 (Rv. 466830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - BANDO DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO - INTERESSE AD AGIRE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - RINUNCIA A QUEL POSTO DA PARTE DELL'UNICO VINCITORE O PUBBLICAZIONE DI UN DIVERSO BANDO PER IL MEDESIMO POSTO - CESSAZIONE DI DETTO INTERESSE - CONSEGUENZE - NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO E PRONUNCIA SULLE SPESE DI TUTTO IL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - BANDO DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO - INTERESSE AD AGIRE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - RINUNCIA A QUEL POSTO DA PARTE DELL'UNICO VINCITORE O PUBBLICAZIONE DI UN DIVERSO BANDO PER IL MEDESIMO POSTO - CESSAZIONE DI DETTO INTERESSE - CONSEGUENZE - NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE SENZA RINVIO E PRONUNCIA SULLE SPESE DI TUTTO IL GIUDIZIO.*

L'interesse ad agire con Azione di mero accertamento presuppone una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva, relativa non a meri fatti o a norme giuridiche astratte ma incidente su diritti soggettivi, la quale non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Pertanto, l'interesse ad agire, per ottenere la dichiarazione di nullità del bando di concorso interno di un'azienda municipalizzata per l'assegnazione di un determinato posto di lavoro, deve ritenersi venuto meno a seguito della rinuncia a quel posto da parte dell'unico vincitore, nonché a seguito della pubblicazione di un diverso bando di concorso per l'assegnazione di quel medesimo posto, e tale sopravvenuta Mancanza d'interesse comporta la Cassazione senza rinvio - ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. - delle pronunce di merito rese in un processo che non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguente necessità, per la suprema Corte, di provvedere, ai sensi dell'art. 385 dello stesso codice, al regolamento delle spese di tutto il giudizio. (V 2359/88, mass n 458142; (V 2488/86, mass n 445582; (V 5551/84, mass n 437223; (V 3737/84, mass n 435723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)