Sez. 3, Sentenza n. 7138 del 29/02/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 217012 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inceneritori - Normativa applicabile - D.L.G. 22 del 1997 - Direttiva comunitaria sulla riduzione integrata dall'inquinamento di cui al D.L.G. n. 372 del 1999 - D.L.G. n. 152 del 1999 sugli scarichi - Applicabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Gli impianti di incenerimento di rifiuti devono sottostare, in via preventiva, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ed alla direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento (recepita con D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372) Infatti l'inceneritore di rifiuti realizza una attività di smaltimento che unitariamente interessa anche le altre normative di settore, quale quella sulla regolamentazione degli scarichi di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 (ndr.modif. con legge 18 agosto 2000 n. 258) che devono trovare attuazione insieme al D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 24/09/1996 num. 61, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 372, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)