Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221877 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Impianto di recupero di rifiuti urbani - Attivato con procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 1997 in assenza dei presupposti di legge - Reato di cui all'art. 51 del D.Lgs n.22 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, di impianti per il recupero di rifiuti urbani possono essere autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 solo ove esista una preventiva programmazione formulata attraverso il piano regionale di gestione o con un accordo di programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria e d'intesa con la Regione, e sempre che siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 22 in un caso di attivazione di un impianto per il recupero di rifiuti con procedura semplificata in difetto dei citati requisiti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)