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Sez. 3, Sentenza n. 1274 del 11/05/1973 (Rv. 363861 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE PER MERA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363861-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE PER MERA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Il termine di venti giorni prescritto a pena d'improcedibilita per il deposito del ricorso per Cassazione, decorre dalla data della notificazione effettuata entro il termine di sessanta giorni alla parte contro la quale il ricorso e prodotto, dovendosi escludere che possa decorrere dalla notificazione ad altra parte, contro la quale il ricorso non e diretto ed alla quale e notificato tardivamente solo agli effetti della integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario. (nella specie, in ipotesi di responsabilita extracontrattuale, il ricorso proposto dal danneggiato era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni al terzo, che il convenuto aveva chiamato in causa proponendo Azione di rivalsa e chiedendo l'accertamento della sua diretta responsabilita verso l'attore, ed era stato depositato nel termine di venti giorni da detta seconda notificazione). (Conf 2382/72, mass n 359799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)