Sez. 2, Sentenza n. 268 del 13/01/1979 (Rv. 396339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE ED ESEGUITE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE ED ESEGUITE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione, il quale, a norma dell'art 369 cod proc civ, decorre dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso e proposto, non puo riferirsi ad altre notificazioni che non siano quelle avvenute prima della scadenza del termine per l'impugnazione, poiche le eventuali successive notificazioni dell'impugnazione tardivamente eseguite nei confronti di altri litisconsorti, realizzano esclusivamente l'effetto di rendere integro il contraddittorio a norma dell'art 331 cod proc civ. (Conf 1274/73, mass n 363861; (Conf 2382/72, mass n 359799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)