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Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 06/07/1972 (Rv. 359550 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZA DALLA CAPACITA DI LAVORO - INFERMITA PLURIME - DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359550-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZA DALLA CAPACITA DI LAVORO - INFERMITA PLURIME - DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITA - CRITERI.*

Ai fini dell'accertamento dell'invalidita pensionabile, il giudice deve tener conto delle minorazioni ed infermita incidenti non solo sulla capacita di lavoro (idoneita al lavoro produttivo), ma anche sulla capacita di guadagno, la quale, pur presupponendo la prima, esprime un concetto piu ampio ed assume una diversa consistenza anche in funzione di altri fattori, soggettivi ed oggettivi, che possono influire sulla concreta possibilita dell'assicurato di utilizzare, in modo continuativo e non usurante, le residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato fisico-psichico. Pertanto, quando vengano in considerazione infermita plurime, la valutazione della invalidita complessiva derivante dalle infermita medesime non puo essere espressa dalla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuite alle conseguenze delle singole infermita, ma deve essere determinata tenuto conto della loro reciproca influenza e del complessivo risultato concreto. (Conf 556'72, mass n 356571; 351'72, mass n 356226).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)