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Sez. 2, Sentenza n. 556 del 24/02/1972 (Rv. 356571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - RISPETTIVE NOZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - RISPETTIVE NOZIONI.*

Per accertare se sussista o meno una invalidita pensionabile occorre tener conto sia della capacita di lavoro che della capacita di guadagno, che esprimono concetti diversi, l'una essendo suscettibile di diminuzione per effetto delle infermita psico-fisiche dell'assicurato, l'altra che presuppone la prima ma va oltre di essa, perche ha riguardo anche ai fattori soggettivi (sesso - eta - attitudini dell'assicurato) ed estrinseci - economico-sociali - influenti sulla concreta possibilita dell'assicurato di utilizzare le residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. (Conf 1731'71, mass n 352205).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)