Sez. 3, Sentenza n. 2861 del 13/06/1989 (Rv. 463086 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - NOZIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - NOZIONE.*
In tema di Determinazione del reddito del conduttore, al fine di accertare se, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (sull'equo canone), il contratto di locazione fosse riconducibile o meno fra quelli giĆ sottoposti alla proroga legale, occorre aver riguardo al reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, senza sottrazione di tale imposta (corrisposta o trattenuta alla fonte), esprimendo la formula reddito complessivo netto, adoperata dalla legislazione vincolistica, un concetto tecnico di diritto tributario che ha come riferimento il reddito imponibile, nel calcolo del quale vanno detratti soltanto gli oneri indicati dallo art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973. (Conf 4826/86, mass n 447532).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)