Sez. 3, Sentenza n. 4826 del 28/07/1986 (Rv. 447532 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - REDDITO DEL CONDUTTORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO COMPLESSIVO NETTO - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONTRATTO IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*
In tema di Determinazione del reddito del conduttore, al fine di accertare se, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (sull'equo canone), il contratto di locazione fosse riconducibile o meno fra quelli giĆ sottoposti alla proroga legale, occorre aver riguardo al reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, senza sottrazione di tale imposta (corrisposta o trattenuta alla fonte), esprimendo la formula "reddito complessivo netto", adoperata dalla legislazione vincolistica, un concetto tecnico di diritto tributario che ha come riferimento il "reddito imponibile", nel calcolo del quale vanno detratti soltanto gli oneri indicati dall'art. 10 del d.P.R. n. 697 del 1973. (Conf 6610/84, mass n 438155; (Conf 4861/84, mass n 436775; (Conf 1399/83, mass n 426217; (Conf 6345/82, mass n 423984).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)