Sez. 3, Sentenza n. 3114 del 21/11/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 259095 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Nozione - Contatto fisico continuativo con la cosa - Necessità - Esclusione.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)