Sez. 6, Sentenza n. 9901 del 27/06/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202647 - 01
Stupefacenti - In genere | Detenzione ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 - Nozione - Contatto fisico con la cosa - Esclusione - Disponibilità concreta ed attuale - Necessità - Attesa della consegna della droga - Esclusione della detenzione.
Stupefacenti - In genere
Ai fini del delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il concetto di "detenzione", pur non implicando necessariamente un contatto fisico con la cosa, comporta pur sempre che il soggetto abbia della stessa una disponibilità concreta ed attuale e non eventuale e futura. Pertanto, non integra detenzione la situazione di colui che attenda il recapito e la consegna della sostanza stupefacente acquistata.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)