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Sez. 3, Sentenza n. 921 del 08/05/1967 (Rv. 327142 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - DETERMINABILITA DELL'AMMONTARE DEL CREDITO MEDIANTE UN SEMPLICE CALCOLO ARITMETICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327142-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO DELLA SCADENZA - CONDIZIONI - DETERMINABILITA DELL'AMMONTARE DEL CREDITO MEDIANTE UN SEMPLICE CALCOLO ARITMETICO - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art. 1182, terzo comma cod.civ., e applicabile alle obbligazioni che abbiano fin dall'origine per oggetto somme di denaro, il cui contenuto pecuniario, cioe, non derivi come riflesso o sostitutivo di diversa prestazione, ma sia stabilito direttamente dal titolo, giudiziale o convenzionale che ne stabilisca la misura e la scadenza. Agli effetti della predetta norma, devono essere considerati liquidi ed esigibili anche quei crediti il cui ammontare, pur non essendo esplicitamente indicato, puo essere, tuttavia, agevolmente determinato mediante un semplice calcolo aritmetico, in base a elementi precisi e tassativi stabiliti nel titolo, come avviene di solito per le provvigioni e le indennita spettanti, in base a contratti, agli accordi economici e agli Usi, agli agenti di commercio e per le provvigioni spettanti ai mediatori. (Conf. 1913-65, 1898-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)