Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 29/04/1975 (Rv. 375275 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE O DI NON FARE - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ATTORE A PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE A SPESE DELLA CONTROPARTE NEL CASO DI INADEMPIENZA DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO ESPERIBILE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA RELATIVA STATUIZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE O DI NON FARE - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'ATTORE A PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE A SPESE DELLA CONTROPARTE NEL CASO DI INADEMPIENZA DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO ESPERIBILE - CASSAZIONE SENZA RINVIO DELLA RELATIVA STATUIZIONE.*
Gli artt 2931 e 2932 cod civ non attribuiscono al giudice, che emette una sentenza di condanna del convenuto all'adempimento di un Obbligo di fare o di non fare, il potere di autorizzare l'attore a provvedere egli stesso all'esecuzione di tale Obbligo a spese della controparte, nel caso di inadempienza di quest'ultima. Infatti, l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, ancorche lo Obbligo di non fare si concreti in un semplice pati da parte del debitore, deve essere attuata nella Forma e con il procedimento prescritti dagli artt 612 e 613 cod proc civ, i quali escludendo l'autotutela del creditore, demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, sia la concreta Determinazione delle modalita dell'esecuzione, sia la pronunzia sulle contestazioni che eventualmente insorgano al riguardo. Pertanto, la statuizione con la quale il giudice di merito autorizzi il creditore a provvedere direttamente all'esecuzione di uno dei predetti obblighi, a spese del convenuto, deve essere cassata senza rinvio, perche adottata al di fuori dei poteri conferiti allo stesso giudice dell'ordinamento giuridico. (V 2333/70, mass n 348532; 3055/68, mass n 335926; (V 925/67, mass n 327142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)