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Sez. L, Sentenza n. 5000 del 08/08/1986 (Rv. 447677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - DEDUZIONE DI ULTERIORI MOTIVI DI RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. non possono essere dedotte nuove censure, avendo tali memorie solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso per Cassazione. (Conf 1013/85, mass n 439160; (Conf 2598/81, mass n 413376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)