Sez. 1 - , Sentenza n. 26332 del 20/12/2016 (Rv. 642766 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Memorie aggiuntive rispetto a quelle depositate ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili scritti difensivi con la deduzione di nuove censure, depositati dal ricorrente in aggiunta a quelli di cui all’art. 378 c.p.c., avendo tali memorie, comunque denominate, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati in ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)