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Sez. U, Sentenza n. 4167 del 18/09/1978 (Rv. 393781 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO IRRITUALE - INCLUSIONE - CLAUSOLA DI PREVISIONE DI UN ARBITRATO ESTERO IRRITUALE - DEROGA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - FORMA DELLA CLAUSOLA - SCRITTURA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393781-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ARBITRATO IRRITUALE - INCLUSIONE - CLAUSOLA DI PREVISIONE DI UN ARBITRATO ESTERO IRRITUALE - DEROGA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - FORMA DELLA CLAUSOLA - SCRITTURA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA.*

La convenzione di new York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n 62, ed applicabile ancorche la clausola compromissoria per arbitrato estero sia stata pattuita tra due italiani, si riferisce anche all'arbitrato qualificabile, secondo l'ordinamento italiano, come "irrituale". Infatti la convenzione e stata ratificata dall'Italia senza "riserve", vale a dire senza limitazioni derivanti dal diritto interno, distinguente arbitrato rituale e irrituale, e si riferisce a tutti i lodi arbitrali aventi efficacia vincolante e definitiva tra le parti, senza distinguere, come non distinguono molti stati aderenti, tra diverse categorie di arbitrati. Da cio consegue che anche il patto prevedente un arbitrato estero irrituale si risolve in un patto derogativo della giurisdizione italiana, poiche, ai sensi dell'art 3 della convenzione, il lodo surrogherebbe la pronuncia del giudice italiano e poiche, ai sensi del successivo art 2 n 3, il tribunale di uno stato contraente, adito per una controversia prevista da una clausola compromissoria per arbitrato estero, deve, su istanza di parte che invoca la clausola, rimettere la parte all'arbitro, sempreche riconosca valida la clausola. Consegue ulteriormente che la clausola e soggetta alla Forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art 2 della convenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)