diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4039 del 06/07/1982 (Rv. 421990 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE - IRRILEVANZA - DEROGA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421990-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO - ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE - IRRILEVANZA - DEROGA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA.*

L'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, il quale prevede la clausola compromissoria per arbitrato estero, quale patto idoneo ad escludere la giurisdizione dei giudici degli stati aderenti in favore degli arbitri contrattualmente previsti, si riferisce ad ogni caso in cui la pronuncia arbitrale venga ad acquistare efficacia vincolante e definitiva tra le parti, restando a tal fine irrilevante la qualificabilità dell'arbitrato stesso come rituale od irrituale secondo l'ordinamento interno. (V 4167/78, mass n 393781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)