Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 17/07/1965 (Rv. 313001 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - NUOVI MEZZI DI PROVA - CONSULENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - NUOVI MEZZI DI PROVA - CONSULENZA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il sistema del cosiddetto processo chiuso che obbliga le parti, in quanto reintegrate nella stessa posizione processuale che esse avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, a riproporre davanti al giudice di rinvio, la controversia nello stato di istruzione anteriore alla detta sentenza, e quindi fra l'altro, a non dedurre nuovi mezzi di prova, costituisce l'ipotesi normale. Nel caso della prova il rigore del divieto non si applica in ogni caso al potere del giudice di disporre secondo le circostanze, una consulenza tecnicĂ e, quanto all'attivita delle parti, la necessita atta a giustificare la deducibilita di nuovi mezzi istruttori si profila anche in relazione alla novita di impostazione giuridica conferita alla causa della sentenza di rinvio col configurare i termini della controversia in modo diverso da quello delineato nelle precedenti fasi del giudizio, che comporta il problema di illustrare, ed eventualmente istruire le questioni di diritto e di fatto che soltanto per effetto della sentenza di rinvio sono venute ad emergere come rilevanti per la decisione. (V. N. 2726/64, n. 1972/64, n. 922/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)