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Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 15/06/1976 (Rv. 381024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - DIVIETO - ISPEZIONE GIUDIZIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - DIVIETO - ISPEZIONE GIUDIZIALE - INAPPLICABILITA.*

L'ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio non e condizionato dallo impulso di parte. Essa non e, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di rinvio. (V 1576/65, mass n 313001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)