Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 15/06/1976 (Rv. 381024 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - DIVIETO - ISPEZIONE GIUDIZIALE - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - DIVIETO - ISPEZIONE GIUDIZIALE - INAPPLICABILITA.*
L'ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio non e condizionato dallo impulso di parte. Essa non e, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di rinvio. (V 1576/65, mass n 313001).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)