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Sez. L, Sentenza n. 13938 del 16/06/2006 (Rv. 591222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Applicabilità della regola dell'automatismo delle prestazioni - Esclusione - Conseguenze in capo agli eredi - Obbligo di versare i contributi - Sussistenza - Diritto alla rendita anche in caso di omessa contribuzione del "de cuius" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Poiché la regola dell'automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, i superstiti, se eredi, sono obbligati a pagare i contributi omessi, secondo le regole del diritto successorio, ma il loro diritto alla rendita per infortunio lavorativo - costituendo un diritto "iure proprio" e non "iure hereditatis" - non può essere subordinato all'adempimento dell'obbligazione contributiva.(Fattispecie relativa al mancato pagamento del premio assicurativo Inail da parte di un lavoratore agricolo autonomo deceduto a causa di un infortunio sul lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)