Sez. L, Sentenza n. 13938 del 16/06/2006 (Rv. 591222 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Applicabilità della regola dell'automatismo delle prestazioni - Esclusione - Conseguenze in capo agli eredi - Obbligo di versare i contributi - Sussistenza - Diritto alla rendita anche in caso di omessa contribuzione del "de cuius" - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Poiché la regola dell'automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, i superstiti, se eredi, sono obbligati a pagare i contributi omessi, secondo le regole del diritto successorio, ma il loro diritto alla rendita per infortunio lavorativo - costituendo un diritto "iure proprio" e non "iure hereditatis" - non può essere subordinato all'adempimento dell'obbligazione contributiva.(Fattispecie relativa al mancato pagamento del premio assicurativo Inail da parte di un lavoratore agricolo autonomo deceduto a causa di un infortunio sul lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)