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Sez. L, Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 (Rv. 605165 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Omissione contributiva - Decesso dell'obbligato - Conseguenze per i superstiti - Obbligo di pagare i contributi omessi - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di pensione indiretta di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605165-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato i contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta "iure proprio" e non "iure hereditatis", e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento da parte del "de cuius" dell'obbligazione contributiva; ove, tuttavia, i superstiti siano anche eredi, essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio (fattispecie in tema di pensione indiretta di coltivatore diretto o imprenditore agricolo).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)