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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021 (Rv. 662336 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1982-1983 - Spettanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662336-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE), sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'attuazione della direttiva, con la conseguenza che tale risarcimento deve essere commisurato, non all'intero anno accademico, ma alla frazione temporale successiva alla data indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato "in toto" il risarcimento agli iscritti al primo anno di specializzazione nell'anno accademico 1982-1983, erroneamente ritenendo che non vi

Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)