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Sez. U - , Sentenza n. 20348 del 31/07/2018 (Rv. 650269 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi – Retribuzione – Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso – Limiti.
Stato
decisa il 2018-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650269-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)