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Sez. 2, Sentenza n. 966 del 27/01/1993 (Rv. 480461 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere | Edifici in condominio - Cortili comuni - Funzione - Spazio aereo ad essi sovrastante - Occupazione da parte dei singoli condomini con costruzioni aggettanti - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Diritto dei singoli condomini ad opporsi - Sussistenza - Litisconsorzio necessario degli altri condomini - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480461-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere

Negli edifici in condominio poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell'art. 840 comma terzo cod. civ., l'utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. Ne discende il diritto degli altri condomini di opporsi, ai sensi dell'art. 840 comma terzo cit., a siffatta utilizzazione esclusiva dello spazio aereo, senza necessità di chiamare in causa altri condomini al di fuori di quelli cui s'addebita la responsabilità della violazione che s'intende eliminare, non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)