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Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 16/02/2005 (Rv. 579723 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI | Costruzione di manufatti nel cortile comune da parte del singolo condomino - Ammissibilità - Condizioni - Costruzione di corpi di fabbrica aggettanti con incorporazione di parte della colonna d'aria sovrastante - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579723-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI

La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche, pertanto, quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti (nella specie, ballatoio), con incorporazione di una parte della colonna d'aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)