Sez. L, Sentenza n. 21417 del 23/06/2026 (Rv. 679610-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Contributi dovuti per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze - Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione - Fattispecie. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In tema di obbligazioni contributive, data la non configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, che colleghi i debiti relativi a diversi segmenti temporali, la mera diversità dei periodi di debenza è sufficiente a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che, anche per il futuro, l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva attribuito un effetto preclusivo, da giudicato esterno, a pronunce aventi ad oggetto periodi contributivi diversi, ed ha affermato invece la necessità di un accertamento da svolgersi, ex novo ed in concreto, in modo individualizzante ed in relazione alla disciplina applicabile alle singole obbligazioni contributive controverse).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)