Sez. U, Sentenza n. 10933 del 07/11/1997 (Rv. 509593 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Sentenza sul diritto del datore di lavoro a contribuzione ridotta con riferimento ad determinato periodo ex art. 20 del D.L. n. 30 del 1974 - Successiva sentenza che nega tale diritto per un periodo successivo - Contrasto di giudicati - Insussistenza - Revocabilità della seconda sentenza ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE
La sentenza che con riferimento ad un determinato periodo ha accertato il diritto del datore di lavoro di versare il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari in misura ridotta, a norma dell'art. 20 comma primo n. 4 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modifiche in legge 16 aprile 1974, n. 114, in quanto soggetto costituito in forma cooperativistica, non costituisce giudicato preclusivo della pretesa dell'ente previdenziale al pagamento dell'indicato contributo in misura piena con riferimento ad un periodo posteriore, né può determinare la revocabilità a norma dell'art. 395 cod. proc. civ. della successiva sentenza che per il detto posteriore periodo riconosca il diritto dell'ente all'intera contribuzione. Infatti, una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel settore della assicurazioni sociali obbligatorie la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, come è invece coessenziale al giudicato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 35 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 20, Legge 16/04/1974 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)